In seguito all’approvazione della Legge di Bilancio 2018, dal 01.01.2018 le collaborazioni sportive (di cui all’art 67 lettera m) – i cosiddetti compensi sportivi ora avranno un tetto di esenzione pari a € 10.000 (anziché 7.500) – che si concretano in tutte le prestazioni di lavoro continuative (non solo le amministrativo-gestionali) saranno qualificate come collaborazioni coordinate continuative (co.co.co). E’ ad esempio il caso degli istruttori nelle palestre. La qualifica di collaborazione coordinata continuativa, a parità di trattamento fiscale già in vigore (no IRPEF fino a 10.000), contributivo (non assoggettabilità a INPS) ed INAIL (non assoggettabilità se il collaboratore è già coperto da assicurazione sugli infortuni) comporta nuovi adempimenti burocratici quali:
– Comunicazione obbligatoria di avvio e di cessazione della collaborazione ai Centri di Impiego;
– Stampa dei cedolini paga;
– Tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL).
A nostro parere, i premi gara per prestazioni sportive rimarranno fuori dalla definizione di co.co.co.

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